Dichiarazione di nascita

La dichiarazione (o denuncia) di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

  • entro tre giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuta la nascita;
  • entro dieci giorni - previo appuntamento - presso l'ufficio di stato civile del comune di nascita o del comune di residenza dei genitori o di uno di essi; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

Se la dichiarazione viene resa dopo dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all’ufficiale dello stato civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • da uno dei genitori se coniugati
  • da entrambi i genitori, se non coniugati – riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio
  • da un procuratore speciale nominato dai genitori
  • dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

All'atto dell'iscrizione in anagrafe, l'ufficio provvede altresì ad inserire i dati necessari all'attribuzione del numero di codice fiscale al neonato. Sarà il Ministero delle Finanze ad inviare a distanza di 15 - 20 giorni il relativo tesserino magnetico al neonato.

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