Ai sensi del Codice della strada (articoli 16, 18 e in particolare articolo 29) i proprietari e le proprietarie di terreni confinanti con strade, vie e piazze, sono tenuti/e a provvedere a potare alberi, siepi e cespugli, in modo tale che la sede stradale (compresi i marciapiedi) sia liberamente utilizzabile senza impedimento.
La cura del verde pubblico e degli alberi che vi crescono è di competenza della Giardineria comunale. Nel caso di aree verdi private, la competenza invece è del proprietario del terreno sul quale crescono le piante.
Aree verdi private
Alberi, siepi e cespugli non possono invadere le strade e i sentieri pedonali pubblici.
Cittadine e cittadini sono tenute/i a potare tempestivamente piante, siepi e cespugli privati cresciuti al confine con strade, vie e piazze pubbliche in modo tale che la sede stradale (compresi i marciapiedi) sia liberamente utilizzabile senza impedimento e senza pericolo. Inoltre devono essere rimossi dalla strada o dal marciapiede rami secchi o fronde cadute in seguito a maltempo o per altri motivi.
I proprietari di siepi e alberi vengono di norma sollecitati a provvedere ai lavori di potatura entro dieci giorni. Nel caso non venga dato tempestivo seguito al sollecito, sono previste sanzioni amministrative nei confronti dei proprietari delle piante e delle aree verdi.
Vedi anche l'articolo 11 del Regolamento di Polizia urbana